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15 febbraio 2018

10/18. Mediazione obbligatoria, esito positivo, parte ammessa al gratuito patrocinio: sì alla liquidazione delle spettanze del difensore (Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2018)

=> Tribunale di Bologna, 13 settembre 2017

L’art. 75 D.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui l'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, comprende la fase della mediazione obbligatoria preprocessuale (art. 5, d.lgs. 28/2010) anche quando la mediazione, per il suo esito positivo, non sia seguita dal processo (I) (II). Vanno quindi liquidate le spettanze del difensore di persona ammessa a gratuito patrocinio per l'attività compiuta in sede di mediazione obbligatoria, positivamente conclusasi con la sottoscrizione di un accordo tra le parti necessarie avanti al mediatore.



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2018

Tribunale di Bologna
Decreto del presidente del Tribunale
13 settembre 2017

Omissis

esaminata l'istanza di liquidazione del compenso dell'avv. ---, difensore di ---, ammessa a patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento di divisione ereditaria definito a seguito di mediazione presso l'organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna;
considerato che si tratta di liquidare le spettanze del difensore di persona ammessa a gratuito patrocinio per l'attività compiuta in sede di mediazione obbligatoria, positivamente conclusasi con la sottoscrizione di un accordo tra le parti necessarie avanti al mediatore;
esaminati gli atti e la documentazione allegata;
rilevato che al professionista istante spetta la liquidazione del compenso per l'attività svolta in favore della cliente nell'ambito del preliminare obbligatorio procedimento di mediazione (n. ---) per le perspicue, pregevoli e ragionevoli argomentazioni esposte in analogo precedente del Tribunale di Firenze, prodotto dall'istante;
ritenuto che l'articolata e completa motivazione del giudice fiorentino nella sentenza del 13.12.2016 va qui richiamata per relationem e posta a fondamento integrale della decisione, per la perfetta corrispondenza delle questioni di diritto svolte in fattispecie in fatto del tutto analoga a quella di cui ci si occupa;
che va in conclusione condivisa l'affermazione della richiamata sentenza secondo cui "l'art. 75 D.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui l'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, comprenda la fase della mediazione obbligatoria preprocessuale anche quando la mediazione, per il suo esito positivo, non sia seguita dal processo. Si tratta infatti di una procedura strettamente connessa al processo, dal momento che condiziona la possibilità di avviarlo (o proseguirlo, per la mediazione demandata dal giudice); d'altronde nel caso di successo della mediazione, si realizza il risultato migliore non solo per le parti, ma anche per lo Stato che non deve sostenere le spese del giudizio";
ritenuto che dovendosi procedere alla liquidazione sulla base dei parametri indicati negli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.M. n. 55 del 2014 (attività stragiudiziale), va considerato il valore medio della controversia con riduzione alla metà ai sensi dell'art 130 D.P.R. n. 115/ 2002 e il valore della quota, come stabilito dal comma 21 comma terzo del citato D.M. ("per l'assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente");
che il valore medio della controversia va perciò determinato in relazione allo scaglione inferiore a 26 mila euro, trattandosi della quota di un quarto di un compendio stimato 103.500 euro;
che trattandosi di un valore nell'intorno dei 26 mila euro il valore medio può essere ragionevolmente arrotondato fino a 3 mila euro, determinandosi cosi il compenso del difensore da prendere a base prima della riduzione alla metà, ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 115/2012, sicché il compenso finale da erogare a carico dello Stato ammonta a 1.500,00 euro, oltre alle spese generali pure esse ridotte della metà.

P.T.M.

In accoglimento della domanda dell'avv. --- liquida in favore del medesimo per la difesa di ---, ammessa a patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione avanti all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, n. ---, la somma di € 1.500,00 oltre spese generali nella misura forfettaria del 7,5% e accessori di legge.
Si comunichi.

Bologna, 11 settembre 2017.

Il Presidente
Francesco M. Caruso

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. Il collegamenti ipertestuale è a cura della Redazione dell’Osservatorio.

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