DIRITTO D'AUTORE


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25 aprile 2016

32/16. Contumacia: sì alla mediazione demandata e alla proposta di conciliazione del mediatore anche se il contumace non compare in mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 32/2016)

=> Tribunale di Roma, 7 dicembre 2015

La condizione di contumace della parte non è di ostacolo all'introduzione di un procedimento di mediazione demandata. Infatti non si può escludere a priori che chi sia rimasto contumace nella causa, possa comparire e partecipare alla mediazione. Peraltro, in caso contrario, non si tratterà nella specie di attività e di oneri inutili e di tempo sprecato, posto che in luogo dell'attività istruttoria orale che la parte costituita ha richiesto di poter espletare (interrogatorio formale e testimonianze), il Giudice, secondo un modello ormai sperimentato, utilizzerà lo strumento di cui all'art.8 d.lgs. 28/2010 (cfr. il richiamo all’art. 116 c.p.c., in via integrativa delle attuali risultanze probatorie escludendo qualsiasi ulteriore attività istruttoria). Inoltre, anche laddove la parte non dovesse comparire, non per questo la mediazione non potrà aver corso potendo il mediatore, se del caso, ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento dell'Organismo, formulare una proposta ai sensi dell'art.11 d.lgs. 28/2010, che provvederà a comunicare alla parte anche nel caso in cui questi rimanga assente come è contumace in causa (I) (II).

La soluzione conciliativa va assunta in un ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potendo che essere così vantaggiosa per tutte le parti.



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 32/2016

Tribunale di Roma
Sezione XIII
7 dicembre 2015
ordinanza

Omissis

La condizione di contumace del convenuto dott. omissis dottore commercialista, non è di ostacolo all'introduzione di un procedimento di mediazione demandata, specialmente una volta che a mezzo del deposito della relazione peritale siano stati apposti punti fermi alla controversia.
Ed infatti non si può escludere a priori che il convenuto, rimasto contumace nella causa, possa comparire e partecipare alla mediazione.
In caso contrario, non si tratterà comunque di attività e di oneri inutili e di tempo sprecato, posto che in luogo dell'attività istruttoria orale che l'attore ha richiesto di poter espletare (interrogatorio formale e testimonianze), il Giudice, secondo un modello ormai sperimentato, utilizzerà lo strumento di cui all'art. 8 d.lg. 28/2010.
Considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una soluzione conciliativa, che va assunta in un ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per tutte le parti. Specialmente se l'organismo di mediazione ed il mediatore saranno scelti in base ai criteri della competenza e della professionalità, necessari anche per la valorizzazione degli spunti di riflessioni offerti dal presente provvedimento e precisamente l'art. 116 cpc in via integrativa delle attuali risultanze probatorie escludendo qualsiasi ulteriore attività istruttoria.
All'attore si assegna termine fino all'udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo amichevole.
Va fissato il termine di gg.15, decorrente dal omissis per depositare presso un organismo di mediazione la domanda di cui al secondo comma dell'art. 5 d.lg. n. 28/2010; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. artt. 17 e 20 d.lg. n. 28/2010), della controversia in atto.
Va evidenziato che ai sensi e per l'effetto del secondo comma dell'art. 5 d.lg. n. 28/2010 come modificato dal d.l. n. 69/2013 è richiesta l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente;
Anche laddove il dottore commercialista omissis non dovesse comparire, non per questo la mediazione non potrà aver corso. Il mediatore infatti potrà se del caso, ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento dell'Organismo, formulare una proposta ai sensi dell'art. 11 d.lg. n. 28/2010, che provvederà a comunicare al convenuto anche nel caso in cui questi rimanga assente come è contumace in questa causa.
In questo scenario, prima della formulazione della proposta il mediatore dovrà discutere e ragionare con la parte attrice circa la possibilità di riformulazione delle pretese di omissis (l'attore), in relazione ai risultati della consulenza disposta dal giudice. Esplorando la possibilità che un accordo possa essere raggiunto anche su basi diverse da quelle esistenti all'atto della introduzione del giudizio.
Il tutto anche al fine di consentire l'eventuale valutazione giudiziale ai sensi degli artt. 91 e 96 III° cpc.

PQM

A scioglimento della riserva che precede, dispone che l'attore proceda alla mediazione demandata, ai sensi dell'art. 5 comma secondo del d.lg. 28/2010, della controversia; informa che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, co. 2° e che ai sensi dell'art. 8 d.lg. 28/2010 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; va fissato il termine di gg. 15, decorrente dal omissis, per depositare presso un organismo di mediazione la domanda di cui al secondo comma dell'art. 5 d.lg. 28/2010; rinvia all'udienza del omissis per quanto di ragione.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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