DIRITTO D'AUTORE


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1 settembre 2013

63/13. L. n. 98 del 2013: conversione in legge del “Decreto del fare” (Osservatorio Mediazione Civile n. 63/2013)

La Legge 9 agosto 2013, n. 98  di conversione del c.d. “Decreto del fare” ha modificato alcune disposizioni dettate, in tema di mediazione civile e commerciale, dal D.lgs. n. 28 del 2010.

Riportiamo di seguito estratto della L. n. 98 /2013, entrata in vigore il 21 agosto 2013.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 63/2013

LEGGE 9 agosto 2013, n. 98

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

(GU n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
1. Il decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  recante  disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia, e' convertito in legge con  le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono  fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
delle norme del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72,  recante  misure
urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio  sanitario
nazionale, non convertite in legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 agosto 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Avvertenza:
Il  decreto-legge  21 giugno  2013,  n.  69,  e'  stato
pubblicato nel S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 144 del 21 giugno 2013.
A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le
modifiche apportate dalla  presente  legge  di  conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
conversione e'  pubblicato  in  questo  stesso  Supplemento
Ordinario alla pag. 95.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69

…omissis…

All'articolo 84:
  al comma 1:
  alla lettera a) sono premesse le seguenti:
  «Oa) all'articolo 1, comma I, la lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente:
  "a) mediazione: l'attivita',  comunque  denominata,  svolta  da  un
terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti nella
ricerca  di  un  accordo  amichevole  per  la  composizione  di   una
controversia,  anche  con  formulazione  di  una  proposta   per   la
risoluzione della stessa";
  Ob) all'articolo 4, il comma I e' sostituito dal seguente:
  "1. La domanda di mediazione  relativa  alle  controversie  di  cui
all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di  un'istanza  presso
un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la
controversia.  In  caso  di  piu'  domande   relative   alla   stessa
controversia,  la  mediazione   si   svolge   davanti   all'organismo
territorialmente competente presso il quale
  e' stata presentata la prima  domanda.  Per  determinare  il  tempo
della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza"»;
  la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
  «a) all'articolo 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a
informare   l'assistito   della   possibilita'   di   avvalersi   del
procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e  delle
agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa
altresi' l'assistito dei casi in cui l'esperimento  del  procedimento
di  mediazione  e'  condizione  di   procedibilita'   della   domanda
giudiziale. L'informazione deve  essere  fornita  chiaramente  e  per
iscritto. In caso di violazione degli obblighi  di  informazione,  il
contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile.  Il  documento
che contiene l'informazione e'  sottoscritto  dall'assistito  e  deve
essere allegato all'atto  introduttivo  dell'eventuale  giudizio.  Il
giudice che verifica la mancata allegazione  del  documento,  se  non
provvede ai sensi dell'articolo 5,  comma  1-bis,  informa  la  parte
della facolta' di chiedere la mediazione''»;
  alla lettera b):
  il capoverso «1» e' rinumerato come capoverso «1-bis»; al  medesimo
capoverso «1»:
  al primo  periodo,  dopo  la  parola:  «medica»  sono  inserite  le
seguenti: «e sanitaria» e dopo le parole: «e' tenuto»  sono  inserite
le seguenti: «, assistito dall'avvocato,»;
  dopo il secondo periodo sono  inseriti  i  seguenti:  «La  presente
disposizione ha efficacia per i quattro  anni  successivi  alla  data
della sua entrata in vigore. Al termine di due  anni  dalla  medesima
data di entrata in vigore e' attivato  su  iniziativa  del  Ministero
della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione»;
  la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
  «c) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo  quanto  disposto
dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di  giudizio  di  appello,
valutata la  natura  della  causa,  lo  stato  dell'istruzione  e  il
comportamento  delle   parti,   puo'   disporre   l'esperimento   del
procedimento  di  mediazione;  in   tal   caso,   l'esperimento   del
procedimento di mediazione  e'  condizione  di  procedibilita'  della
domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di  cui
al periodo precedente e' adottato prima dell'udienza di  precisazione
delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista,  prima
della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di  cui  all'articolo  6  e,  quando  la
media-
  zione non e' gia' stata avviata, assegna contestualmente alle parti
il termine di' quindici giorni per la presentazione della domanda  di
mediazione"»;
  dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
  «c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  "2-bis. Quando l'esperimento  del  procedimento  di  mediazione  e'
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale  la  condizione
si considera avverata se il primo incontro dinanzi  al  mediatore  si
conclude senza l'accordo"»;
  la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
  «d) all'articolo 5, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla
   pronuncia  sulle  istanze  di  concessione  e  sospensione   della
   provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida  di  licenza  o  sfratto,  fino  al
   mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura
   civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva  ai  fini  della
   composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di
   procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti
   di cui all'articolo 703, terzo  comma,  del  codice  di  procedura
   civile;
e) nei  procedimenti  di  opposizione  o  incidentali  di  cognizione
   relativi all'esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
  g) nell'azione civile esercitata nel processo penale"»;
  la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
  «e) all'articolo 5, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo  quanto  disposto
dai  commi  3  e  4,  se  il  contratto,  lo  statuto  ovvero  l'atto
costitutivo  dell'ente  prevedono  una  clausola  di   mediazione   o
conciliazione e il tentativo  non  risulta  esperito,  il  giudice  o
l'arbitro, su  eccezione  di  parte,  proposta  nella  prima  difesa,
assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione
della domanda di mediazione e fissa la  successiva  udienza  dopo  la
scadenza del termine di cui  all'articolo  6.  Allo  stesso  modo  il
giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la  mediazione
o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma  non  conclusi.  La
domanda e' presentata davanti all'organismo indicato dalla  clausola,
se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti  ad  un  altro
organismo  iscritto,  fermo  il  rispetto   del   criterio   di   cui
all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti  possono  concordare,
successivamente al contratto o allo statuto o  all'atto  costitutivo,
l'individuazione di un diverso organismo iscritto"»;
  alla lettera f), le parole da: «al comma 2» fino  alla  fine  della
lettera sono soppresse;
  dopo la lettera O e' inserita la seguente:
  «f-bis) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2. Il termine di cui al comma I decorre  dalla  data  di  deposito
della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello  fissato
dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui  il
giudice dispone il rinvio della  causa  ai  sensi  del  sesto  o  del
settimo periodo del comma Ibis dell'articolo 5 ovvero  ai  sensi  del
comma 2 dell'articolo 5, non e' soggetto a sospensione feriale"»;
  alla lettera g):
  all'alinea, la parola: «sostituto» e'  sostituita  dalla  seguente:
«sostituito»;
  al capoverso, le parole:  «commi  1  e  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 1-bis e 2» ;
  la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
  «h) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, le parole:  "non  oltre
quindici" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre trenta"  e  dopo
il secondo periodo sono inseriti i seguenti:  "Al  primo  incontro  e
agli incontri successivi, fino al termine della procedura,  le  parti
devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante  il  primo
incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalita'
di svolgimento della mediazione. Il mediatore,  sempre  nello  stesso
primo incontro, invita poi le parti e i loro  avvocati  a  esprimersi
sulla possibilita' di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso
positivo, procede con lo svolgimento"»;
  alla lettera i), il capoverso  «5»  e'  rinumerato  come  capoverso
«4-bis»;
  la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
  «l) all'articolo 11 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. Se e' raggiunto  un  accordo  amichevole,  il  mediatore  forma
processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo.
Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore  puo'  formulare  una
proposta di conciliazione. In ogni caso,  il  mediatore  formula  una
proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta
in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della
proposta, il mediatore informa le parti delle  possibili  conseguenze
di cui all'articolo 13"»;
  la lettera m) e' sostituita dalla seguente:
  «m) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo  e'  sostituito  dai
seguenti:  "Ove  tutte  le  parti  aderenti  alla  mediazione   siano
assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto  dalle
parti e dagli stessi av-
  vocati costituisce titolo esecutivo per  l'espropriazione  forzata,
l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi  di
fare e non fare, nonche' per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.  Gli
avvocati attestano e certificano  la  conformita'  dell'accordo  alle
norme imperative e all'ordine  pubblico.  In  tutti  gli  altri  casi
l'accordo allegato al verbale e' omologato, su istanza di parte,  con
decreto del  presidente  del  tribunale,  previo  accertamento  della
regolarita'  formale  e  del  rispetto  delle  norme   imperative   e
dell'ordine pubblico"»;
  la lettera n) e' sostituita dalla seguente:
  «n) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 13. - (Spese processuali). - I. Quando il  provvedimento  che
definisce il giudizio  corrisponde  interamente  al  contenuto  della
proposta, il giudice esclude la  ripetizione  delle  spese  sostenute
dalla parte vincitrice che ha rifiutato la  proposta,  riferibili  al
periodo successivo alla formulazione della stessa, e la  condanna  al
rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative  allo
stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio  dello
Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente  al  contributo
unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96
del codice di procedura civile. Le disposizioni di  cui  al  presente
comma si applicano altresi' alle spese per  l'indennita'  corrisposta
al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo
8, comma 4.
  2.  Quando  il  provvedimento  che  definisce   il   giudizio   non
corrisponde interamente al contenuto della proposta, il  giudice,  se
ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno  escludere  la
ripetizione  delle  spese  sostenute  dalla  parte   vincitrice   per
l'indennita' corrisposta  al  mediatore  e  per  il  compenso  dovuto
all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve  indicare
esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle
spese di cui al periodo precedente.
  3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi I e  2  non  si
applicano ai procedimenti davanti agli arbitri"»;
  alla lettera o),  capoverso  «4-bis»  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: «Gli avvocati iscritti ad organismi  di  mediazione
devono essere  adeguatamente  formati  in  materia  di  mediazione  e
mantenere la  propria  preparazione  con  percorsi  di  aggiornamento
teorico-pratici a cio' finalizzati, nel rispetto di  quanto  previsto
dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense. Dall'attuazione
della presente disposizione non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»;
  la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
  «p) all'articolo 17:
  1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4. Fermo restando quanto previsto dai  commi  5-bis  e  5-ter  del
presente articolo, con il decreto di cui all'articolo  16,  comma  2,
sono determinati:
  a) l'ammontare minimo e massimo  delle  indennita'  spettanti  agli
organismi  pubblici,  il  criterio  di  calcolo  e  le  modalita'  di
ripartizione tra le parti;
  b) i criteri per  l'approvazione  delle  tabelle  delle  indennita'
proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
  c) le maggiorazioni massime delle indennita' dovute, non  superiori
al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;
  d) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle ipotesi in cui
la mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi  dell'articolo
5, comma 1-bis, ovvero e' disposta dal giudice ai sensi dell'articolo
5, comma 2";
  2) prima del comma 6 sono inseriti i seguenti:
  "5-bis. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita'  della
domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero e' disposta dal
giudice ai sensi dell'articolo 5,  comma  2,  del  presente  decreto,
all'organismo non e' dovuta alcuna  indennita'  dalla  parte  che  si
trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a  spese  dello
Stato,  ai  sensi  dell'articolo  76  (L)  del  testo   unico   delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte
e' tenuta a  depositare  presso  l'organismo  apposita  dichiarazione
sostitutiva dell'atto  di  notorieta',  la  cui  sottoscrizione  puo'
essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena
di inammissibilita', se l'organismo lo  richiede,  la  documentazione
necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato.
  5-ter. Nel caso di mancato accordo all'esito  del  primo  incontro,
nessun compenso e' dovuto per l'organismo di mediazione"».
 
Al capo VIII del titolo III, dopo l'articolo  84  sono  aggiunti  i
seguenti:
  «Art. 84-bis. - (Modifica all'articolo 2643 del codice  civile).  -
1. All'articolo 2643  del  codice  civile,  dopo  il  numero  12)  e'
inserito il seguente:
  "12-bis) gli accordi di mediazione che accertano  l'usucapione  con
la sottoscrizione del processo verbale  autenticata  da  un  pubblico
ufficiale a cio' autorizzato".

…omissis…

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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