DIRITTO D'AUTORE


Tutti i testi e le massime giurisprudenziali sono coperti da diritto d’autore. Uso consentito citando la fonte con relativo link. Pregasi segnalare la citazione.

9 marzo 2018

14/18. Il resistente si attiva per la mediazione, ma il ricorrente non partecipa: procedibilità della domanda e sanzione ex art. 8, comma 4-bis, d.lgs 28/2010 (Osservatorio Mediazione Civile n. 14/2018)

=> Tribunale di Roma, 4 ottobre 2017

Deve ritenersi assolta la condizione di procedibilità anche con riferimento alle domande del ricorrente, dal momento che, attivandosi, il resistente ha portato in mediazione tutte le questioni che si dibattono nell'odierna sede e quindi non solo le questioni che formano oggetto delle domande riconvenzionali ma anche quelle sottese alle pretese avverse; la mancata partecipazione della ricorrente viene quindi in considerazione per le conseguenza di cui all’art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010 (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 14/2018

Tribunale di Roma
Sentenza n. 18731
4 ottobre 2017

Omissis

Rilevato
che, con ricorso ex art 702 bis, c.p.c., omissis S.R.L. in liquidazione ha dedotto che: omissis, conduttrice dell'immobile omissis, "ha accumulato ritardi nel pagamento del canone, suscettibili di applicazione della penale di cui all'art 4 del contratto di locazione (inter partes), per complessivi euro 3.148,00, giusta fattura omissis"; omissis non ha mai versato il dovuto a titolo di oneri accessori, dovuto pari, alla data del 12/5/2016, ad euro 41.047,68, "giusta fatture che si allegano"; la Società ha chiesto la condanna della controparte al pagamento della somma di euro 44.195,68, oltre interessi legali dalla data di emissione delle singole fatture; rilevato che, nel costituirsi, omissis ha eccepito l'inammissibilità della domanda introdotta con rito sommario di cognizione, e negato i contestati ritardi, nonché: i) dedotto che il locale le è stato consegnato con un mese e mezzo di ritardo, sicchè ha diritto alla pagamento dell'importo di euro 12.750,00, oltre iva corrispondente ad una mensilità e mezzo; ii) con riferimento agli oneri accessori, negato la legittimazione in capo a controparte e la fondatezza della domanda per l'inesistenza del condominio, nonché affermato la estrema genericità della richiesta e contestato di aver mai fruito delle asserite prestazioni di cui alle fatture, documenti questi non costituenti prova; iii) lamentato di essere stata privata, a far data dal marzo 2015, del godimento dell'area parcheggio, ciò che ha determinato una contrazione dei guadagni, arrecandole un danno quantificabile in euro 35.000,00;
che la Società ha chiesto che il Tribunale intestato dichiari improcedibile la domanda e, in caso contrario, rigetti le avverse domande e condanni la controparte al risarcimento di tutti i danni subiti e quantificati in euro 12.750,00, oltre iva e interessi di mora ex dlgs 231/02, dal 1/6/13 al saldo, e in euro 35.000,00, oltre interessi di mora ex dlgs 231/02 dal fatto al saldo, disponendo, nel caso di riconoscimento delle ragioni avverse, la compensazione degli opposti crediti;

rilevato che è stato disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione in speciale locatizio, ai sensi dell'alt 4, dlgs 150/2011, ciò che ha comportato l'assegnazione di un termine perentorio per l'integrazione degli atti difensivi;
rilevato che, per quanto sopra, deve ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità della domanda;

rilevato, quanto all'eccezione sollevata dalla resistente all'udienza del 28/9/17 (cfr Verbale), che deve ritenersi assolta la condizione di procedibilità anche con riferimento alle domande della ricorrente, dal momento che, attivandosi, la resistente ha portato in mediazione tutte le questioni che si dibattono nell'odierna sede e quindi non solo le questioni che formano oggetto delle domande riconvenzionali ma anche quelle sottese alle pretese avverse;
che la mancata partecipazione della ricorrente viene quindi in considerazione per le conseguenza di cui al comma 4 bis, art 8, d.lgs. 28/2010.

Rilevato che occorre quindi procedere all'esame delle domande della ricorrente;
che, innanzitutto, va segnalato che il ritardo nel pagamento, protratto di oltre 10 giorni dalla scadenza convenzionalmente fissata per il giorno 5 del mese (cfr. artt. 3 e 4), viene contestato con riferimento ai canoni di dicembre 2013 e aprile, luglio e ottobre 2014; che va premesso che l'estinzione dell'obbligazione si verifica al momento della riscossione del titolo (cfr. Cass 369/00), caso di pagamento con assegno bancario, e al momento dell'accredito in conto corrente, nel caso di pagamento a mezzo bonifico (cfr. Cass. su. 12210/90);
che, tanto premesso e considerato che la conduttrice ha pagato le mensilità di dicembre 2013 e aprile 2014 con assegno bancario e quella di luglio 2014 con bonifico bancario, l'estinzione del debito, per quanto si ricava dalla documentazione di parte ricorrente (cfr. docc. 3, 4 e 5), va ancorata rispettivamente al 19/12/13 (cfr. doc 3), al 24/4/14 (cfr. doc. 4) e al 16/7/14 (cfr. doc. 5), risultando pertanto successiva all'indicato termine del giorno 15 del mese;
che il pagamento della mensilità di ottobre 2014 è stato effettuato, quanto ad euro 10.000,00, con bonifico e, quanto ad euro 370,00, con contanti, sicchè l'effetto estintivo, da ricollegarsi al momento in cui la locatrice ha avuto la disponibilità delle somme, deve farsi risalire, in base alla documentazione prodotta dalla ricorrente (cfr. doc. 6), al 14/10/14, data dell'accredito in conto corrente, e al 16/10/14, data della consegna del denaro;
che, correttamente, dunque, omissis ha azionato la penale contrattuale, dovendosi segnalare che la conduttrice non può invocare "l'efficacia liberatoria del pagamento del canone con assegno bancario se accettato dal locatore/creditore" (cfr memoria di costituzione, pagg. 4 e 5) in luogo del contrattualmente previsto bonifico bancario, onde scongiurare l'applicazione della penale (cfr memoria pag 5);
che, invero, la contestazione della locatrice non afferisce all'utilizzazione di una modalità di pagamento diversa da quella pattuita, essendo in discussione la collocazione cronologica dell'effetto estintivo del pagamento ai fini dell'applicazione della penale;
che, tanto premesso e considerata l'assenza di contestazioni circa l'entità della somma richiesta per il titolo in esame, la resistente va condannata al pagamento della somma di euro 3148,00, oltre interessi legali dalla domanda;
rilevato che, a sostegno della domanda di pagamento della somma di euro 41.047,68, omissis invoca l'art 12 del contratto, ai sensi del quale "parte conduttrice sosterrà le spese di condominio a lei spettanti secondo la normativa vigente" e rimanda per la quantificazione del dovuto alle fatture depositate (cfr all 7); che, ciò posto ed a prescindere da ogni altra considerazione, nulla può essere accordato per il titolo che interessa, dal momento che la ricorrente non ha fornito, nonostante le avverse contestazioni sul punto (cfr memoria di costituzione pagg 6 e 7), elementi per la verifica della congruità dell'addebito di somme a titolo di rimborso di spese asseritamente sostenute per illuminazione, guardiania e pulizia relative a spazi comuni;
che va segnalato, in proposito, che, proprio perchè trattasi di rimborso di spese anticipate per conto dell'effettivo fruitore, la ricorrente avrebbe dovuto dare conto della spesa complessivamente sostenuta e del criterio di determinazione della quota spettante alla controparte;
che nessuna visibilità ha fornito la ricorrente su tali aspetti, dovendosi segnalare l'inidoneità di documenti di formazione unilaterale, quali sono le fatture, tanto a dare dimostrazione dell'effettuazione in concreto dei servizi in questione e del relativo onere economico complessivo, quanto a dar conto del criterio di determinazione della quota di addebito;
che, conclusivamente, la domanda va respinta, non avendo parte ricorrente assolto all'onere probatorio spettantele;

rilevato, quanto alla questione di cui al punto i) che precede omissis;
che la domanda va respinta omissis;

rilevato che, con riferimento al chiesto risarcimento del danno omissis;

rilevato che, avuto riguardo alla proporzionale reciproca soccombenza (accoglimento parziale della domanda omissis, rigetto delle riconvenzionali), le spese di lite vanno dichiarate compensate per 1/2 e poste per il residuo 1/2 a carico della resistente; che la relativa liquidazione segue come da dispositivo, secondo criteri e tariffe di cui al dm Giustizia n 55/2014;

ritenuto congruo per il deposito della sentenza il termine di gg. 10.

PQM

Definitivamente pronunciando sulla causa omissis, così provvede: condanna la resistente al pagamento della somma di euro 3148,00, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda; rigetta nel resto la domanda della ricorrente e respinge le domande riconvenzionali; dichiara compensate per 1/2 le spese di lite che pone, per il residuo 1/2, a carico di omissis S.R.L. e liquida, in favore della parte ricorrente, in euro 72,75 per esborsi e in euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario (15%), Iva e Cpa come per legge; ne dispone la distrazione a favore dell'---, dichiaratosi antistatario;  visto l'art 8, comma 4 bis, d.lgs. 28/2010, condanna la ricorrente a versare all'entrata del bilancio dello Stato l'importo di euro 259,00; fissa in 10 giorni il termine per il deposito della sentenza.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. Il collegamenti ipertestuale è a cura della Redazione dell’Osservatorio.

NEWSLETTER MENSILE SULLA MEDIAZIONE