DIRITTO D'AUTORE


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23 marzo 2016

25/16. Mancata attivazione della mediazione obbligatoria: compensazione fra le parti delle spese del giudizio (Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2016)

=> Tribunale di Palermo, 24 novembre 2015

Posto che a norma dell’art. 5, comma 1-bis, d.gs. n. 28/2010 il giudice, quando la mediazione prevista come obbligatoria ex lege non è stata esperita, fissa l'udienza successiva dopo 3 mesi e assegna alle parti il termine di 15 giorni per presentare la domanda di mediazione, nonostante sia vero in generale che il termine per la mediazione venga per legge assegnato ad entrambe le parti, secondo parte della giurisprudenza di merito parte attrice deve in generale ritenersi la parte che ha interesse in quanto la convenuta in giudizio può non avere alcun interesse alla procedibilità dell'azione, sicché le spese vanno poste a carico della parte attrice che non ha proposto domanda di mediazione. Tuttavia, qualora sia interesse di entrambe le parti proporre domanda di mediazione, il giudice può compensare fra le parti le spese del giudizio (nella specie parte ricorrente aveva interesse ad ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione e la condanna del conduttore al pagamento dei canoni di locazione e parte resistente aveva interesse a proseguire il giudizio per far valere la domanda riconvenzionale) (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2016

Tribunale di Palermo
Sezione II
Sentenza
24 novembre 2015, n. 6783

Omissis

Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida notificato in data 08/01/2014 i signori XX hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il sig. YY, denunziando la morosità del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2013 e gennaio 2014, per un ammontare complessivo di € 2.000,00, oltre spese condominiali pari ad € 800,00. Chiedevano la convalida dello sfratto per morosità. Si costituiva in giudizio il conduttore che contestava la morosità e in via preliminare, chiedeva di dichiarare la litispendenza della presente causa con quella pendente innanzi a codesto spettabile Tribunale, Sezione Seconda Civile, G.I. dott. A.C., iscritta al R.G. N. 16911/2013 disponendo la cancellazione della odierna causa dal ruolo, ex art. 39 c.p.c.; in via subordinata, disporre la riunione del presente procedimento al sopra indicato procedimento. Proponeva domanda riconvenzionale.
Questo decidente emetteva ordinanza provvisoria di rilascio e mutava il rito. Le parti venivano onerate a proporre domanda di mediazione, che non veniva proposta.
All'udienza del 23 novembre 2015 veniva pronunciata sentenza ex art. 429 c.p.c.
Va dichiarata la improcedibilità delle domande delle parti per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Questo giudice aveva onerato le parti a proporre domanda di mediazione in quanto la normativa sulla mediazione stabilisce che: Il giudice, quando la mediazione non è stata esperita, fissa l'udienza successiva dopo 3 mesi e assegna alle parti il termine di 15 giorni per presentare la domanda di mediazione a un organismo iscritto nel registro del Ministero della Giustizia.
Era senza dubbio interesse di entrambe le parti proporre domanda di mediazione, ed infatti parte ricorrente aveva interesse ad ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione e la condanna del conduttore al pagamento dei canoni di locazione e parte resistente aveva interesse a proseguire il giudizio per far valere la domanda riconvenzionale. Pertanto deve ritenersi che fosse interesse di entrambe le parti proporre la domanda di mediazione.
Questo giudice non ignora che secondo parte della giurisprudenza di merito se è vero in generale che il termine per la mediazione viene per legge assegnato ad entrambe le parti, parte attrice deve ritenersi la parte che ha interesse in quanto la convenuta in giudizio può non avere alcun interesse alla procedibilità dell'azione, sicché le spese vanno poste a carico della parte attrice che non ha proposto domanda di mediazione.
Tuttavia nella fattispecie era interesse anche della parte convenuta proporre domanda di mediazione proprio perché era stata proposta domanda riconvenzionale.
Questo decidente pertanto ritiene di compensare fra le parti le spese del giudizio.
Considerato che entrambe le parti non hanno attivato la procedura di mediazione, va dichiarata l'improcedibilità delle domande proposte dalle medesime nel presente giudizio, con compensazione delle spese di lite, dipendendo l'improcedibilità dalla condotta omissiva di entrambe le parti.

PQM

Il giudice unico ogni contraria domanda, eccezione e difesa reietta definitivamente pronunciando dichiara l'improcedibilità delle domande delle parti per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Compensa fra le parti le spese del giudizio.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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