DIRITTO D'AUTORE


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15 marzo 2016

23/16. Mediazione demandata: invito a scegliere un organismo con mediatori specializzati, derogabilità della competenza territoriale e invito a comunicare con nota l’esito della mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2016)

=> Tribunale di Pistoia, 22 settembre 2015

Disposto dal giudice l’invio delle parti in mediazione ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010, può essere riferito dal giudice, in ragione del rapporto contrattuale oggetto del contendere, l’opportunità che la scelta del soggetto deputato all’espletamento del procedimento di mediazione cada su di un organismo che annoveri tra i suoi componenti professionisti specializzati (I).

Nella mediazione c.d. demandata (art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010), la competenza territoriale di cui all’art. 4 D.Lvo 28/2010 può essere derogata dalle parti (I).

Disposto dal giudice l’invio delle parti in mediazione ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010, il giudice può invitare le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l’esito della mediazione, con nota da depositare in cancelleria contenente informazioni: 
  • in relazione a quanto stabilito dall’art. 8, comma 4-bis, D.Lgs 28/2010, in merito all’eventuale mancata personale partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo nonché in merito alle ragioni dell’esito infruttuoso del procedimento;
  • in relazione a quanto stabilito dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. cit., in merito alle eventuali ragioni di natura preliminare che hanno impedito l’avvio dell’effettivo procedimento di mediazione;
  • in relazione a quanto stabilito dall’art. 13, D.Lgs. cit., anche ai fini del regolamento delle spese processuali, in merito ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2016

Tribunale di Pistoia
Ordinanza
22 settembre 2015


Omissis

valutate le istanze istruttorie articolate dalle parti;
ritenuti, in premessa, estranei all’oggetto della controversia i profili inerenti agli accordi negoziali intercorsi tra le parti, in ragione della mancata evocazione in giudizio di tale società e dell’autonomia giuridica intercorrente tra la stessa e la omissis s.r.l.;
valutate ammissibili e rilevanti la prova per interpello e la prova per testi dedotte dalla omissis s.r.l., sebbene limitatamente ai capitoli n.ri omissis;
valutata la necessità di differire all’esito dell’assunzione dell’interrogatorio formale e della prova testimoniale sui capitoli sopra indicati ogni determinazione circa la rilevanza della prova per testi dedotta dalla omissis s.r.l., relativamente ai capitoli dal omissis al omissis, nonché circa la rilevanza della prova per testi dedotta dalla omissis s.r.l. nella memoria del 20.7.2015;
ritenuto che debba rimanere altresì riservata all’esito della prova orale ogni valutazione circa la necessità di disporre la c.t.u. estimativa invocata dall’opponente, palesandosi, viceversa, l’acquisizione del campionario “Autunno Inverno 2013/2014” non indispensabile ai fini della conoscenza dei fatti di causa (né ai fini dell’espletamento dell’indagine consultiva);
ritenuto, inoltre, che debbano essere disattese, fin d’ora, le prove orali dedotte dalla omissis s.r.l.: quanto ai capitoli dal n.ro omissis, poiché volti a dimostrare fatti non specificamente contestati oltre che emergenti dalla documentazione in atti (in parte, proveniente dalla stessa opponente); quanto ai capitoli riguardanti la omissis s.r.l. (per le ragioni suesposte); quanto al capitolo n. omissis, poiché genericamente formulato ed implicante valutazioni;
ritenuto che, allo stato degli atti, non sia ravvisabile in capo ai Sig.ri omissis un interesse, attuale e concreto, idoneo a giustificare una loro partecipazione al presente giudizio e, con esso, un’incapacità a testimoniare come eccepita; valutata ammissibile la controprova invocata dall’opponente con i testimoni addotti a prova diretta sui capitoli ex adverso dedotti ed ammessi;
ritenuto, tuttavia, che le già acquisite risultanze processuali consentano alle parti contendenti di proficuamente ponderare l’alea dell’esito processuale vuoi in ordine all’an ed al quantum delle domande attorea e riconvenzionale vuoi in merito alla regolamentazione delle spese di lite;
reputato che meritino di essere altresì valorizzati la durata complessiva del giudizio correlata alla necessità di procedere all’istruttoria orale nei termini prima esposti e di - eventualmente - disporre la consulenza tecnica invocata dall’opponente, con conseguente aggravio delle anticipazioni a carico delle parti contendenti;
considerato, inoltre, che il successivo rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni dovrà essere disposto nel rispetto delle priorità del ruolo di questo giudice nonché di quelle indicate nel Programma di Gestione del Contenzioso Civile predisposto dal Presidente del Tribunale, in ragione della data d’instaurazione della controversia e del suo oggetto;
ritenuto, infine, che le parti non possano esimersi dal debitamente valutare le criticità correlate al soddisfacimento (volontario o coattivo) della pretesa eventualmente consacrata nel titolo giudiziale;
considerato piuttosto che, mettendo a frutto l’esperienza maturata nello svolgimento delle rispettive attività d’impresa e nell’ottica di una migliore tutela della rispettiva credibilità commerciale, le parti ben potrebbero addivenire, con il supporto di un mediatore, ad una soluzione mutualmente accettabile e soddisfacente per entrambe, in tempi e con costi assai più contenuti di quelli altrimenti correlati alla definizione giudiziale della controversia (cfr. artt. 17 e 20 D.Lgs 28/2010);
considerato, infine, che, in ragione del rapporto contrattuale oggetto del contendere, appare opportuno che la scelta del soggetto deputato all’espletamento del procedimento di mediazione cada su di un organismo che annoveri tra i suoi componenti professionisti specializzati, con la precisazione che la competenza territoriale di cui all’art. 4 D.Lvo 28/2010 può essere derogata dalle parti;
visto ed applicato l’art. 5, secondo comma, D.Lgs. 28/2010;

PQM

dispone che le parti, assistite dagli avvocati, esperiscano un tentativo di mediazione presso un organismo accreditato omissis;
precisa che l’esperimento del procedimento di mediazione integra condizione di procedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo (secondo l’indirizzo seguito da questo tribunale) e che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova ai fini del successivo giudizio;
invita le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l’esito della mediazione, con nota da depositare in cancelleria almeno dieci giorni prima della prossima udienza; la nota dovrà contenere informazioni:
a) in relazione a quanto stabilito dall’art. 8, comma 4- bis del D.Lgs 28/2010, in merito all’eventuale mancata personale partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo nonché in merito alle ragioni dell’esito infruttuoso del procedimento;
b) in relazione a quanto stabilito dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. citato, in merito alle eventuali ragioni di natura preliminare che hanno impedito l’avvio dell’effettivo procedimento di mediazione;
c) in relazione a quanto stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. citato, anche ai fini del regolamento delle spese processuali, in merito ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore;
fissa l’udienza del 9 omissis per vagliare l’esito del procedimento di mediazione;
precisa che, in caso di esito infruttuoso del suddetto procedimento, la causa sarà rinviata all’udienza del omissis per l’assunzione dell’interrogatorio formale del legale rappresentante della omissis s.r.l. e per l’audizione di due testi per ciascuna parte (a prova diretta e a controprova contraria) sui capitoli n.ri omissis di parte opposta.

Il Giudice
Dott.ssa Maria Caterina Curci

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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