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20 maggio 2015

24/15. Mediazione non riuscita: va prodotto il verbale negativo affinché il giudice esamini i temi affrontati e l'esito della mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2015)

=> Tribunale di Roma, 21 gennaio 2015

Nell’ipotesi in cui la conciliazione in sede di mediazione non sortisca esito positivo, il giudice può fissare l’udienza per la discussione nel merito, previo esame dei temi concretamente affrontati e dell'esito della mediazione svolta secondo lealtà e probità, dovendo essere prodotto il verbale di mediazione, tenendosi anche presente che la legge sulla mediazione obbligatoria prevede la irrogazione di sanzioni economiche a favore dello Stato ed carico dell'una e dell'altra parte per eventuali comportamenti non leali tenuti in sede di mediazione.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2015

Tribunale di Roma
ordinanza
21 gennaio 2015

Omissis

Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza 19.1.2015 nella causa n. (...) inerente a giudizio per revocazione ex art. 395 c.p.c. per dolo della parte intimante lo sfratto per morosità convalidato con ordinanza 27.6.2014 di questo Tribunale rileva che l'istanza di sospensione ex art. 401 c.p.c. dell'esecutività della detta ordinanza di convalida va respinta.
1.1 Ed invero già sotto il profilo del fumus bonis iuris va rilevato che appare oggetto di doveroso maggiore approfondimento giuridico ad opera delle parti contendenti se nel caso di specie, stanti i fatti allegati reciprocamente, la loro successione temporale possa in primo luogo esperirsi una qualche impugnazione ed in secondo luogo se sia proponibile l'impugnazione per revocazione ovvero quella per appello, sia pur nell'ambito dilatato statuito dalla Corte Costituzionale in materia (v. Cass., n. 3977/94, v. anche Cost. Cost. n. 51/95).
Sotto il profilo del danno grave ed irreparabile richiesto dall'art. 373 c.p.c. va osservato che ugualmente l'allegazione proposta appare generica rappresentandosi soli una diminuzione delle camere a disposizione dell'hotel senz'altra migliore specificazione in fatto della concreta situazione fattuale sostanziale, in ipotesi, la gravità e irreparabilità; ciò in ragione della allegazione e prova del volume di affari complessivo dei ricavi inerenti, della struttura alberghiera in concreto operante. Dunque, prospettazione oltremodo scarna e apodittica, come tale inidonea a fondare l'accoglimento dell'importante provvedimento richiesto.
1.2 Vertendosi in materia locatizia le parti vanno comunque inviate senza indugio in mediazione obbligatoria onde discutere ed auspicabilmente risolvere il contenzioso insorto senza proseguire nel presente giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria già così oberata. Pertanto, visto il d.lgs. n. 28/2010 sulla mediazione obbligatoria come modificato dall'art. 84 del d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni in legge n. 98/2013, in vigore del 21 settembre 2013 assegna alle parti termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione e fissa udienza all'1 luglio 2015, ore 11.45, nella non creduta ipotesi in cui la conciliazione non sortisca esito positivo; udienza fissata ex art. 420 c.p.c. per la discussione nel merito previo esame dei temi concretamente affrontati e dell'esito della mediazione svolta secondo lealtà e probità, dovrà essere prodotto il verbale di mediazione. Segnala sin d'ora che la legge sulla mediazione obbligatoria prevede la irrogazione di sanzioni economiche a favore dello Stato ed carico dell'una e dell'altra parte per eventuali comportamenti non leali e non pribi tenuti in sede di mediazione.
1.3 Segnala alle parti che l'art. 96 comma 3 c.p.c. prevede la condanna al pagamento di una somma di denaro a carico di quella parte che dovesse risultare aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Pertanto:
1. rigetta l'istanza di sospensione dell'ordinanza 27.6.2014 di questo Tribunale di convalida di sfratto per morosità emesso tra le parti;
2. invia le parti in mediazione obbligatoria e fissa udienza di eventuale prosieguo nel merito come sopra disposto;
3. la cancelleria comunichi la presente ordinanza alle parti con urgenza.
Depositata in cancelleria il 21/01/2015.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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