DIRITTO D'AUTORE


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11 febbraio 2015

8/15. Inaugurazione anno giudiziario 2015: la mediazione nella relazione di Santcroce (Osservatorio Mediazione Civile n. 8/2015)

Nella Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2014 (Santacroce, Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione, Roma, 23 gennaio 2015) è stato affrontato anche il tema della mediazione civile.
In sintesi, vi si evidenzia quanto segue:

  •  i deludenti i risultati dell’istituto;
  • la bassa percentuale della definizione delle controversie mediante il raggiungimento dell’accordo;
  • la percentuale alta della definizione dei procedimenti di mediazione per mancata comparizione della controparte;
  • la consistente percentuale di comparizione solo al primo incontro, al fine di far risultare il mancato accordo e integrare la condizione di procedibilità senza sostenere le spese della procedura;
  • l’utilizzazione dell’istituto soprattutto in materia di contratti bancari, di condominio e di locazione;
  • la modestissima applicazione della possibilità per il giudice di ordinare alle parti la mediazione nei casi di controversie in materia di diritti disponibili.
Riportiamo di seguito il passo della Relazione concernente la mediazione civile e commerciale, così come pubblicata sul sito web ufficiale della Corte di Cassazione.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2015

Omissis

4.4. Le riforme processuali e i loro effetti

I. Tutte le relazioni dei Presidenti di corte di appello hanno preso
in esame gli effetti delle riforme processuali varate negli ultimi anni,
valutandone l’impatto sulla domanda di giustizia e l’efficacia rispetto
al perseguimento degli obiettivi di deflazionare il contenzioso e di
incidere sui tempi di definizione dei processi. Si segnala una diffusa
contrazione delle sopravvenienze dei procedimenti iscritti presso le corti
di appello, ponendola in relazione con i maggiori costi del giudizio
di impugnazione, dovuti all’aumento del contributo unificato e alla
previsione del suo raddoppio in caso di soccombenza. La stessa contrazione,
spiegata sempre con l’aumento del contributo unificato, è stata
rilevata nelle sopravvenienze dei procedimenti di opposizione a sanzione
amministrativa presso i Giudici di pace (Palermo).
Buona efficacia deflativa è stata riconosciuta anche alla riforma
dei procedimenti in materia di equa riparazione (legge n. 89 del
2001, come modificata dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge
n. 134 del 2012). L’ancoraggio della domanda di equa riparazione
alla sentenza passata in giudicato, con conseguente eliminazione
della parcellizzazione delle domande legate alla progressione
processuale della causa in ritardo, ha comportato – come è stato messo
in evidenza in numerose relazioni (Torino, Napoli, Catanzaro,
Trento) – una caduta verticale delle nuove iscrizioni (l’80% a
Napoli). Nel contempo, la strutturazione del procedimento come sostanzialmente
monitorio ha consentito la possibilità di assicurare la
celerità nella definizione delle domande di equa riparazione.
L’effetto della diminuzione del contenzioso si deve anche alla
riforma del rito previdenziale (legge n. 111 del 2011, entrata in vigore
nel 2012, grazie all’introduzione del procedimento tecnico preventivo
obbligatorio: art. 445-bis cod. proc. civ.), con il quale si coniuga
il risparmio di attività processuale determinato dalla defini-
zione del procedimento con il provvedimento di omologa anziché con
sentenza (sul punto, in particolare, le relazioni di Torino e Cagliari).
Anche se, come sottolinea il Presidente della Corte di appello di
Napoli, il frequente inadempimento dell’INPS, dopo l’omologa positiva,
è destinato a generare un contenzioso successivo.
Per converso, il tuttora elevato numero di nuove iscrizioni presso
i tribunali è stato spiegato, tra l’altro, con l’eccessiva limitazione
delle materie per le quali la mediazione è divenuta obbligatoria dopo
le modifiche della disciplina apportate dal d.l. n. 69 del 2013
(convertito dalla legge n. 114 del 2013), a seguito della sentenza del
giudice delle leggi n. 272 del 2012, che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale della precedente disciplina della obbligatorietà (in tal
senso, espressamente Palermo). Ma non manca chi (L’Aquila) riconosce
alla mediazione un effetto deflativo indiretto derivante dal disincentivo
alla lite per i maggiori tempi e costi richiesti al cittadino,
specie per le controversie di valore minore.
II. Un incremento delle sopravvenienze viene registrato anche in
materia di licenziamenti, come disciplinati dalla c.d. “riforma
Fornero”. Le relazioni dei Presidenti delle Corti riferiscono in via generale
del rispetto dei tempi processuali cadenzati dalla nuova disciplina,
ma non si manca di evidenziare, in molti casi, come, data
l’insufficienza delle risorse umane disponibili, tutto questo comporta
inevitabilmente un allungamento della durata media degli altri
processi in materia di lavoro (Torino).
III. Unanime è il giudizio dei Presidenti delle corti distrettuali nel
ritenere deludenti i risultati, pur attesi con molte speranze, dell’istituto
della mediazione civile quale mezzo alternativo di risoluzione
delle controversie, nelle diverse forme ora previste di mediazione
obbligatoria, volontaria, inserita in una clausola contrattuale, demandata dal giudice (affrontano partitamente il tema le relazioni dei
Presidenti di Roma, Milano, Napoli, Bologna, Firenze, Catania,
Cagliari, Genova, Brescia).
Peraltro, in esito all’assestamento della disciplina della materia,
avvenuto intorno alla metà del 2013, si fa costatare la bassa percentuale
della definizione delle controversie mediante il raggiungimento
dell’accordo (spesso assestata intorno al 10%, ma con punte
anche molto più basse), come pure la percentuale alta (generalmente
intorno al 60%) della definizione dei procedimenti di mediazione per
mancata comparizione della controparte; la consistente percentuale
di comparizione solo al primo incontro, al fine di far risultare il
mancato accordo e integrare la condizione di procedibilità senza sostenere
le spese della procedura; l’utilizzazione dell’istituto soprattutto
in materia di contratti bancari, di condominio e di locazione.
Ancora più deludenti sono stati i risultati accertati nel processo di
appello, ricollegati alla presenza della sentenza di primo grado e alle
conseguenti spese processuali già sopportate.
Peraltro, si è rilevata in generale la modestissima applicazione della
possibilità per il giudice di ordinare alle parti la mediazione nei casi di
controversie in materia di diritti disponibili. In tale contesto, costituisce
un’eccezione l’impulso dato alla mediazione demandata dal giudice
presso il Tribunale di Firenze, per effetto di iniziative intraprese con la
collaborazione dell’Osservatorio sulla giustizia civile, dell’Università, degli
organismi di conciliazione e della Camera di commercio.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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