DIRITTO D'AUTORE


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19 gennaio 2015

1/15. Mediazione disposta dal giudice: la partecipazione alla mediazione è atto dovuto per le parti (Osservatorio Mediazione Civile n. 1/2015)

=> Trib. Firenze, 30 settembre 2014

Disposta la mediazione dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, la partecipazione al relativo procedimento è sottratta alla disponibilità delle parti e non richiede alcuna loro accettazione. L'avvio e la partecipazione alla mediazione delegata dal giudice costituisce infatti atto dovuto per le parti, fermo il loro diritto, già al primo incontro avanti al mediatore e dopo l'avvio dell'effettiva mediazione, di chiedere la conclusione dell'incombente, essendo così avverata la condizione di procedibilità. Pertanto va posta la sanzione del pagamento all'Erario di importo corrispondente al contributo unificato a carico della parte che non partecipi al procedimento, e che quindi non compaia avanti al mediatore, non costituendo al riguardo valida giustificazione la circostanza della sua mancata adesione alla procedura (cfr. verbale di mediazione negativa).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 1/2015

Tribunale di Firenze
Sezione III civile
30 settembre 2014
Sentenza

omissis

N.A. ha citato in giudizio, di fronte alla SD di Empoli, la compagnia D. Ass.ni s.p.a. per sentire accogliere le conclusioni, così come sopra riportate.
La stessa, a sostegno della domanda, ha dedotto di aver ricevuto dalla compagnia convenuta in data 1.8.2008 comunicazione contenente avviso di scadenza della polizza e contestuale proposta di rinnovo (avente n. ---), con indicazione del premio dovuto.
Ha poi affermato che, nonostante avesse provveduto al pagamento del prezzo, tramite bollettino postale in data 9.8.2008, alcun riscontro aveva avuto dalla compagnia (invio del contrassegno e del certificato di assicurazione), malgrado i numerosi solleciti telefonici e le rassicurazioni ricevute da parte degli operatori del call center.
Ha concluso come sopra affermando che, a causa di tale comportamento inadempiente dell'assicurazione, è stata costretta a noleggiare altro veicolo regolarmente assicurato con danno pari ad Euro 55,77 giornalieri.
D. Ass.ni s.p.a. si è costituita nel presente giudizio, contestando integralmente la pretesa attorea.
Ha eccepito il parziale ed insufficiente pagamento del premio avendo l'attrice pagato Euro 736,87 in luogo di Euro 794,70, richiesti nella proposta di rinnovo.
Ha aggiunto che tale versamento è stato effettuato dalla N. senza seguire le indicazioni contenute nei documenti allegati alla proposta di rinnovo e su conto corrente sbagliato.
Ha poi affermato di aver contattato più volte, sia al cellulare che tramite mail e fax, l'attrice, al fine di regolarizzare la situazione (invio dei documenti necessari e pagamento della somma rimanente), senza aver ottenuto mai risposta.
Ha dedotto, visti i numerosi tentativi mai andati a buon fine, di aver provveduto, in data 18.10.2008, al rimborso della somma pagata dalla N. tramite invio dell'assegno n. ---, tratto su Banca Sai, regolarmente incassato dall'attrice.
La stessa ha quindi contestato la stipula di rituale polizza --- inadempimento, per avere rimborsato il premio versato; ha poi contestato l'esistenza e la quantificazione dei danni..
La causa è stata istruita documentalmente e tramite prova testimoniale finalizzata a provare la stipula del contratto assicurativo.
Dopo la soppressione della SD di Empoli il procedimento in epigrafe è stato assegnato a questo giudice con Provv. del 27 dicembre 2013 ed è stata disposto procedimento di mediazione, che ha dato esito negativo per la mancata comparsa in quella sede della convenuta.
All'udienza 13.6.2014 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Entrambi i procuratori hanno depositato memoria conclusionale e replica.
In comparsa conclusionale l'attore ha specificato l'ammontare del danno subito nella somma di Euro 4.517,37.
1) Il contratto di assicurazione
Ai sensi dell'art. 1888 c.c. il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. Ne segue l'assoluta inammissibilità delle prove testimoniali ammesse dal precedente istruttore volte a provare l'esistenza del contratto assicurativo, giusto il disposto di cui all'art. 2725 c.c..
Poiché l'inammissibilità in questione era stata ritualmente eccepita dalla compagnia, ne segue la inutilizzabilità delle prove testimoniali sfogate nell'istruttoria del presente giudizio.
Pertanto è da ritenere totalmente sfornita di prova la circostanza che la signora N. abbia stipulato, in occasione della telefonata materialmente effettuata da una sua amica (signora L.G.) per suo conto, una polizza assicurativa contenente clausole parzialmente differenti rispetto alla proposta n. --- inviata per posta in data 1.8.2008.
Nessun contratto è pertanto mai stato stipulato tra le parti di questo giudizio, risultando documentalmente, non solo che l'importo versato dalla signora N. non era corrispondente a quello richiesto nella suddetta proposta, ma anche che l'attrice non aveva compiuto tutte le formalità necessarie perché il contratto potesse validamente concludersi (invio della proposta accettata).
Per questi motivi non è ravvisabile alcuna responsabilità mancando addirittura un rapporto contrattuale tra le parti.
La domanda proposta in tesi dalla parte attrice va pertanto respinta.
2) L'indebito arricchimento
E' pacifico, in quanto nemmeno contestato dall'attrice, che le somme dalla medesima versate alla Dialogo sono state restituite.
Non si è quindi verificato alcun arricchimento ingiustificato in capo alla compagnia assicurativa, che ha riversato le somme percepite, subito dopo la notifica dell'atto di citazione.
Anche tale domanda deve pertanto essere respinta.
3) La responsabilità per lite temeraria
Anche tale richiesta, avanzata in via riconvenzionale dalla convenuta, deve essere respinta non sussistendone le condizioni di legge.
4) Le spese di lite
Considerata la reciproca soccombenza da un lato, e la maggiore rilevanza economica della domanda risarcitoria dell'attrice, dall'altra, sussistono giusti motivi per compensare per metà le spese di lite, ponendo il residuo a carico della parte attrice, attesa la prevalente soccombenza.
5) La sanzione per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
Sussistono le condizioni per porre a carico della parte convenuta il pagamento all'Erario di importo corrispondente al contributo unificato.
Recita infatti l'art. 8, comma IV bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, così come introdotto dall'art. 84, co. 1, lett. i), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 che "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento (di mediazione ndr) senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio"
Nella fattispecie è documentale che la D., pur --- mediazione a partecipare al procedimento, non è comparsa avanti al mediatore senza addurre alcuna valida giustificazione.
Invero tale non è la circostanza, comunicata, di mancata adesione alla suddetta procedura (cfr verbale di mediazione negativa), posto che il procedimento di mediazione è stato disposto dal Giudice ai sensi dell'art. 5, comma II, del D. Lgs., ed il suo espletamento è sanzionato a pena di improcedibilità, cosicché la partecipazione ad esso era sottratta alla disponibilità delle parti e non richiedeva alcuna "accettazione".
L'avvio e la partecipazione alla mediazione delegata dal giudice costituisce infatti atto dovuto per le parti, fermo il loro diritto, già al primo incontro avanti al mediatore e dopo l'avvio dell'effettiva mediazione, di chiedere la conclusione dell'incombente, essendo così avverata la condizione di procedibilità (art. 5, comma II bis, D.Lgs. n. 28 del 2010).
La convenuta pertanto va sanzionata ai sensi della disposizione in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta,
1) respinge la domanda avanzata da N.A.;
2) compensa per metà le spese di lite;
3) condanna N.A. a rimborsare a D. Ass.ni s.p.a. i 3/4 delle spese della presente lite che liquida per l'intero (2/2) in Euro 1.500,00 per compensi di avvocato oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA;
4) condanna D. Ass.ni s.p.a. al pagamento all'Erario dell'importo di Euro 70,00, pari al Contributo Unificato dovuto per la presente causa;
5) manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, il 29 settembre 2014.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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