DIRITTO D'AUTORE


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22 aprile 2013

34/13. Mediazione demandata: buona probabilità di chances di conciliazione, invito del giudice, libera valutazione delle parti (Osservatorio Mediazione Civile n. 34/2013)


=> Trib. Varese, 9 novembre 2012

Il giudice può invitare le parti a valutare la possibilità di un tentativo stragiudiziale di mediazione, dove taluni elementi della lite siano indicativi di una buona probabilità di chances di conciliazione, “valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti”; l’invito rivolto dal giudice alle parti può essere liberamente valutato dalle stesse, non ricollegando la Legge alcuna conseguenza di sfavore all’eventuale rifiuto.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 34/2013

Tribunale di Varese
9 novembre 2012

Ai sensi dell’art. 5, comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, il giudice può invitare le parti a valutare la possibilità di un tentativo stragiudiziale di mediazione, dove taluni elementi della lite siano indicativi di una buona probabilità di chances di conciliazione, “valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti”;

l’invito rivolto dal giudice alle parti può essere liberamente valutato dalle stesse, non ricollegando la Legge alcuna conseguenza di sfavore all’eventuale rifiuto (v. Tribunale di Varese, sezione prima civile, ordinanza 6 luglio 2011 in www.tribunale.varese.it; e in Giur. Merito, 2011, 11, 2691);

nel caso di specie le parti hanno aderito all’invito;

In nessun modo incide sulla questione la decisione della Consulta che ha dichiarato incostituzionale l’art.5 comma I d.lgs. 28/2010: in primis, poiché allo stato trattasi di pronuncia oggetto di un comunicato stampa ma che non ha prodotto effetti nell’Ordinamento giuridico (mancando il deposito delle motivazioni); in secondo luogo poiché persiste, nell’Ordinamento, pur dopo la pronuncia, la validità e l’efficacia dell’istituto della mediazione c.d. delegata.

P.Q.M.

Letto ed applicato l’art. 5, comma III, d.lgs. n. 28/2010

1) Fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi e, quindi, in data ---

s) Invita le parti alla presentazione dell’istanza presso l’Organismo di mediazione prescelto entro 15 giorni.

Varese lì 9 novembre 2012.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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