DIRITTO D'AUTORE


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19 novembre 2012

123/12. Mediazione delegata: rimane valida ed efficace nonostante la pronuncia della Consulta (Osservatorio Mediazione Civile n. 123/2012)


=> Trib. Varese, 9 novembre 2012

Ai sensi dell’art. 5, comma III, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (1), il giudice può invitare le parti a valutare la possibilità di un tentativo stragiudiziale di mediazione, dove taluni elementi della lite siano indicativi di una buona probabilità di chances di conciliazione. Al riguardo, in nessun modo incide la decisione della Consulta che ha dichiarato incostituzionale l’art.5 comma I d.lgs. 28/2010: in primis, poiché allo stato trattasi di pronuncia oggetto di un comunicato stampa ma che non ha prodotto effetti nell’Ordinamento giuridico (mancando il deposito delle motivazioni); in secondo luogo poiché persiste, nell’Ordinamento, pur dopo la pronuncia, la validità e l’efficacia dell’istituto della mediazione c.d. delegata (2) (3).

(1) Si veda l’art. art. 5, comma III, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).


(3) Sul punto mi si permetta di segnalare G. Spina, Incostituzionalitàdella mediazione obbligatoria: la mediazione non è morta!, in Osservatorio Mediazione Civile n. 119/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 123/2012

Tribunale di Varese
9 novembre 2012
Ordinanza
(est. G. Buffone)

…Omissis…

Ai sensi dell’art. 5, comma III, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, il giudice può invitare le parti a valutare la possibilità di un tentativo stragiudiziale di mediazione, dove taluni elementi della lite siano indicativi di una buona probabilità di chances di conciliazione, “valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti”.

L’invito rivolto dal giudice alle parti può essere liberamente valutato dalle stesse, non ricollegando la Legge alcuna conseguenza di sfavore all’eventuale rifiuto (v. Tribunale di Varese, sezione prima civile, ordinanza 6 luglio 2011 in www.tribunale.varese.it; e in Giur. Merito, 2011, 11, 2691).

Nel caso di specie le parti hanno aderito all’invito.

In nessun modo incide sulla questione la decisione della Consulta che ha dichiarato incostituzionale l’art.5 comma I d.lgs. 28/2010: in primis, poiché allo stato trattasi di pronuncia oggetto di un comunicato stampa ma che non ha prodotto effetti nell’Ordinamento giuridico (mancando il deposito delle motivazioni); in secondo luogo poiché persiste, nell’Ordinamento, pur dopo la pronuncia, la validità e l’efficacia dell’istituto della mediazione c.d. delegata.

P.Q.M.

Letto ed applicato l’art. 5, comma III, d.lgs. n. 28/2010:

1)    Fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi e, quindi, in data --;
2)    Invita le parti alla presentazione dell’istanza presso l’Organismo di mediazione prescelto entro 15 giorni.
Varese lì 9 novembre 2012.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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